F.A.Q.

Ogni sottoscrittore diventa socio della società a tutti gli effetti. È tuttavia possibile definire che gli strumenti offerti ai sottoscrittori garantiscano o neghino diritti tipicamente attribuiti ai soci delle società (ad esempio in relazione a diritto di voto, modalità di distribuzione dei dividendi, ecc.).

La normativa ha origine dal decreto crescita 2.0 dl. 179/2012 dove è stato introdotto nel nostro ordinamento l’equity crowdfunding per il collocamento di quote di capitale delle startup innovative andando a modificare il TUF (testo unico della finanza) e delegando Consob a predisporre un apposito regolamento. Il 26 giugno 2013 Consob ha predisposto il regolamento 18592 con il quale stabilisce le regole di gestione dei portali e delle offerte oltre che prevedere l’apposito albo dei gestori di portali di equity crowdfunding. Successivamente, a sostegno dell’iniziativa, con l’Investment compact Dl. 3/2015 si è incrementata la platea del tipo di società offerenti inserendo: le PMI innovative, i fondi e le holding che investono principalmente in start-up e PMI innovative. È stato anche regolamentato il regime alternativo di intestazione delle quote di società a responsabilità limitata (ai sensi dell’art 100 ter del TUF ) offerte tramite portali di equity crowdfunding. Il regolamento Consob è stato poi modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 recependo le modifiche predisposte dall’investment compact, modificando ed alleggerendo la disciplina concernente l’obbligo di coinvolgimento di un investitore istituzionale ed introducendo la possibilità, per i portali che dimostrano di avere una struttura adeguata, di eseguire direttamente alcuni adempimenti previsti dalla disciplina MiFID senza rivolgersi ad intermediari autorizzati. Il Regolamento è stato ulteriormente aggiornato il 3 gennaio 2018 con le modifiche apportate dalla delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 introducendo la possibilità per i portali di pubblicare offerte anche per PMI non innovative. L’ultimo aggiornamento del Regolamento pubblicato il 26 ottobre 2019, a seguito della delibera Consob n. 21110 del 10 ottobre 2019, ha esteso ai portali autorizzati la possibilità di pubblicare offerte di obbligazioni e titoli di debito emessi da Piccole e Medie nonché di istituire, in una loro sezione separata, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding svolta sul proprio portale. A scopo informativo, per tutti i dettagli della normativa e dei regolamenti Consob si rimanda al seguente link: http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding

Investire in start-up o PMI innovative è una forma di investimento con interessanti agevolazioni fiscali. PERSONE FISICHE : DETRAZIONE FISCALE del 30% per l’investimento diretto in Start up e Pmi Innovative fino ad un massimo di € 1.000.000 DETRAZIONE FISCALE del 30% per l’investimento indiretto, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altra società di capitali (Holding) che investono prevalentemente in startup o PMI innovative fino ad un massimo di € 1.000.000. La Holding, per investire prevalentemente in startup o PMI innovative, al 31 Dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, deve detenere quote o azioni di start-up o PMI innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, per almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio. L’ OICR, per investire prevalentemente in startup o PMI innovative, al 31 Dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato deve detenere quote o azioni di start-up o PMI innovative, per almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo d’imposta.

Se siamo diventati soci di una società start-up, PMI o PMI innovativa, possiamo partecipare alla vita societaria esercitando, se previsto, il diritto di voto nelle assemblee o esaminando e approvando i bilanci societari. Lo statuto della start up innovativa, finché rimane tale e comunque almeno per i successivi tre anni dalla conclusione con successo dell’offerta effettuata tramite il portale, deve riconoscere agli investitori, nel caso di cambio del controllo societario, il diritto di recesso o, in alternativa, il diritto di co-vendita (c.d. tag along), indicandone modalità e condizioni.

Per investitore crowd, si intende una persona fisica o giuridica che ha aderito ad un offerta di equity crowdfunding , sottoscrivendo quote o azioni di società ( startup innovative, pmi e pmi innovative) offerte su uno dei portali autorizzati da Consob, ovvero che è interessato a quote o azioni di società che hanno effettuato con successo una campagna di raccolta in equity crowdfunding.

In qualunque momento l’investitore può uscire dalla società, ovvero cedere ad un terzo le sue quote o azioni, ma al momento non esistono dei mercati regolamentati nei quali poter scambiare questi titoli. Per poter procedere in tal senso, si deve necessariamente ed autonomamente individuare un soggetto terzo disposto a comprare le quote o le azioni in proprio possesso. Essendo la società non quotata questa operazione può risultare difficoltosa. E’ da prendere in considerazione che vendere le quote prima dei tre anni dalla sottoscrizione dell’offerta può comportare la perdita del vantaggio fiscale acquisito. Crowdarena è l’unica bacheca elettronica web based che consente di pubblicare e consultare annunci e inserzioni di soggetti privati , (investitori crowd), interessati a manifestare la propria volontà di vendere o acquistare quote di società che hanno effettuato con successo campagne di raccolta in equity crowdfunding sul portale www.opstart.it.

In qualsiasi momento successivo alla conclusione della campagna, ma è da prendere in considerazione che vendere le quote prima dei tre anni dalla sottoscrizione dell’offerta può comportare la perdita del vantaggio fiscale acquisito.

Le quote possono essere vendute a chiunque ne sia interessato. Generalmente i soci già presenti nella compagine sociale hanno un diritto di prelazione; nel caso in cui non intendano avvalersi di tale diritto la vendita può essere effettuata a chiunque.